Art. 123

Organizzazioni interprofessionali

In vigore dal 22 ott 2007
Organizzazioni interprofessionali Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che: a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori: i) settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; ii) settore del tabacco; b) sono state costituite su iniziativa della totalità o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; e c) perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i seguenti aspetti: i) concentrare e coordinare l’offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti; ii) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto; iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e della trasformazione; iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato. Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri, le organizzazioni interprofessionali sono riconosciute dalla Commissione, senza l'assistenza del comitato di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-123

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Organizzazioni interprofessionali (Art. 123 Regolamento (UE) 2007/1234) — Testo vigente | Portale Normativo