Art. 121
Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe
In vigore dal 22 ott 2007
Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe
La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare:
a)
le norme di commercializzazione di cui all’, comprese le disposizioni in materia di deroghe alle norme, di presentazione delle diciture previste dalle norme e di applicazione delle norme ai prodotti importati nella Comunità e ai prodotti esportati dalla Comunità;
b)
con riguardo alle definizioni e alle denominazioni che possono essere utilizzate nella commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformemente all’, paragrafo 1:
i)
l’elaborazione e, all’occorrenza, il completamento dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri;
ii)
il completamento, se necessario, dell’elenco delle denominazioni di cui all’allegato XII, punto II.2, secondo comma, lettera a);
c)
con riguardo alle norme per i grassi da spalmare di cui all’:
i)
un elenco dei prodotti di cui all'allegato XV, punto I.2, terzo comma, lettera a), sulla base degli elenchi inviati alla Commissione dagli Stati membri;
ii)
i metodi di analisi necessari per verificare la composizione e le caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all’;
iii)
norme dettagliate per il prelevamento dei campioni;
iv)
norme dettagliate per l’ottenimento di informazioni statistiche sui mercati dei prodotti di cui all’;
d)
con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova che figurano nella parte A dell'allegato XIV:
i)
le definizioni;
ii)
la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento delle uova;
iii)
i criteri di qualità, in particolare l'aspetto del guscio, la consistenza dell'albume e del tuorlo e l'altezza della camera d'aria;
iv)
la classificazione in base al peso, incluse le eccezioni;
v)
la stampigliatura delle uova e le indicazioni sugli imballaggi, incluse le eccezioni e incluse le norme da applicare in relazione ai centri di imballaggio;
vi)
gli scambi con i paesi terzi;
vii)
il metodo di allevamento;
e)
con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle carni di pollame che figurano nella parte B dell'allegato XIV:
i)
le definizioni;
ii)
l'elenco delle carcasse di pollame, delle parti di tali carcasse e delle frattaglie, incluso il foie gras, a cui si applica l'allegato XIV, parte B;
iii)
i criteri di classificazione ai sensi dell'allegato XIV, parte B, punto III.1;
iv)
le norme concernenti le indicazioni supplementari che devono figurare sui documenti commerciali di accompagnamento, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale e la denominazione di vendita ai sensi dell', paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2000/13/CE;
v)
le indicazioni facoltative del metodo di refrigerazione utilizzato e del tipo di allevamento;
vi)
le deroghe che possono essere applicate in caso di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione;
vii)
le norme da applicare per quanto riguarda le percentuali di assorbimento di acqua estranea nella preparazione di carcasse e di pezzi di carcasse freschi, congelati o surgelati nonché le indicazioni da rendere a tal riguardo;
f)
con riguardo alle disposizioni concernenti le norme per la produzione e la commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile che figurano nella parte C dell'allegato XIV:
i)
le definizioni;
ii)
la registrazione degli stabilimenti che producono o commercializzano uova da cova o pulcini di volatili da cortile;
iii)
le indicazioni da rendere sulle uova da cova, incluse quelle importate da o esportate verso paesi terzi, e sugli imballaggi, nonché le norme da applicare riguardo ai pulcini provenienti dai paesi terzi;
iv)
i registri a cura degli incubatoi;
v)
l'uso, diverso da quello per l'alimentazione umana, che può essere fatto delle uova incubate ritirate dall'incubatrice;
vi)
le comunicazioni degli incubatoi e degli altri stabilimenti alle autorità competenti degli Stati membri;
vii)
i documenti di accompagnamento;
g)
le caratteristiche qualitative minime per i prodotti del settore del luppolo di cui all’;
h)
i metodi di analisi da applicare, ove pertinente;
i)
con riguardo all’impiego di caseina e caseinati di cui all’:
i)
le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Stati membri, nonché le percentuali massime di incorporazione in base a criteri oggettivi fissati tenendo conto delle esigenze tecnologiche;
ii)
gli obblighi che le imprese autorizzate ai sensi del punto i) devono rispettare.
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