Art. 120

Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola

In vigore dal 22 ott 2007
Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola Il metodo di produzione e le caratteristiche dell’alcole etilico di origine agricola ottenuto da uno specifico prodotto agricolo elencato nell’allegato I del trattato possono essere stabiliti dalla Commissione.
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