Art. 120 · Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola

Art. 120

Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola

In vigore dal 22 ott 2007
Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola Il metodo di produzione e le caratteristiche dell’alcole etilico di origine agricola ottenuto da uno specifico prodotto agricolo elencato nell’allegato I del trattato possono essere stabiliti dalla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1234:oj#art-120