Art. 13
Cancellazione
In vigore dal 18 ott 2007
Cancellazione
1. La Commissione può ritenere che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che reca il nome di una specialità tradizionale garantita non sia più possibile o non possa più essere garantito, in particolare se entro un periodo di cinque anni non le sono state comunicate le autorità o gli organismi di controllo di cui all’ del regolamento (CE) n. 509/2006.
2. Prima di cancellare una registrazione la Commissione dà all’associazione richiedente la possibilità di esprimersi e può fissare un termine per la presentazione di osservazioni da parte dell’associazione medesima.
3. Quando la cancellazione acquista efficacia la Commissione cancella il nome dal registro di cui all’ del presente regolamento.
Storico versioni
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