Art. 14
Disposizioni transitorie
In vigore dal 18 ott 2007
Disposizioni transitorie
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore, fatto salvo quanto segue:
a)
le disposizioni degli articoli da 1 a 4 si applicano solo per le procedure di registrazione e approvazione di modifiche, la cui pubblicazione ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 o ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92 non è avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;
b)
le disposizioni degli e dell’, paragrafi 1, 2, 4 e 6, si applicano solo per le domande di registrazione e di approvazione di modifiche ricevute dopo il 19 aprile 2006;
c)
le disposizioni dell’, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, non è iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
d)
le disposizioni dell’, paragrafo 4, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 non è scaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
e)
le disposizioni dell’, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2008, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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