Art. 11

Modifiche del disciplinare

In vigore dal 18 ott 2007
Modifiche del disciplinare 1.   La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare è redatta in conformità del modulo riportato nell’allegato VI del presente regolamento. 2.   Per le domande di approvazione di modifiche del disciplinare ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 509/2006: a) le informazioni richieste ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 509/2006 comprendono la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo debitamente compilata e, se l’associazione richiedente è stabilita in uno Stato membro, la dichiarazione di cui all’, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento; b) le informazioni da pubblicare a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, comprendono la domanda redatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, debitamente compilata. 3.   Per essere considerate minori ai sensi dell’, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 le modifiche non devono: a) riferirsi alle caratteristiche essenziali del prodotto; b) introdurre modifiche sostanziali del metodo di ottenimento; c) comportare una modifica del nome, o di una parte del nome o dell’uso del nome del prodotto. 4.   Se una domanda riguarda una modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre fornire la prova dell’applicazione di tali misure. 5.   Se decide di approvare una modifica del disciplinare che comporta anche un cambiamento delle informazioni annotate nel registro di cui all’ del presente regolamento, la Commissione cancella i dati originali dal registro e vi annota i nuovi dati con effetto a decorrere dall’entrata in vigore della propria decisione. 6.   Le informazioni da presentare alla Commissione in applicazione del presente articolo sono trasmesse in forma cartacea e in forma elettronica. La data di presentazione di una domanda di modifica alla Commissione è la data alla quale la domanda è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.
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