Art. 7

Domande congiunte

In vigore dal 18 ott 2007
Domande congiunte 1.   Se a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 la domanda è presentata congiuntamente da varie associazioni di diversi Stati membri, la procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo viene espletata in tutti gli Stati membri di cui trattasi. 2.   La domanda e le dichiarazioni di cui all’, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 509/2006 sono presentate alla Commissione dagli Stati membri interessati o da qualsiasi associazione di richiedenti stabiliti nei paesi terzi, direttamente o attraverso le autorità del rispettivo paese terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1216:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo