Art. 7
Domande congiunte
In vigore dal 18 ott 2007
Domande congiunte
1. Se a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 la domanda è presentata congiuntamente da varie associazioni di diversi Stati membri, la procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo viene espletata in tutti gli Stati membri di cui trattasi.
2. La domanda e le dichiarazioni di cui all’, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 509/2006 sono presentate alla Commissione dagli Stati membri interessati o da qualsiasi associazione di richiedenti stabiliti nei paesi terzi, direttamente o attraverso le autorità del rispettivo paese terzo.
Storico versioni
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