Art. 12
Comunicazione da parte delle autorità o degli organismi designati
In vigore dal 18 ott 2007
Comunicazione da parte delle autorità o degli organismi designati
1. Le autorità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 o gli organismi di controllo di cui all’, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del medesimo regolamento comunicano agli Stati membri i nomi e gli indirizzi dei produttori per i quali verificano il rispetto dei disciplinari. Gli Stati membri tengono l’elenco dei produttori a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione.
2. Le autorità o gli organismi di controllo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori per i quali verificano il rispetto dei disciplinari.
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