Art. 10

Registro

In vigore dal 18 ott 2007
Registro 1.   La Commissione conserva presso la sua sede di Bruxelles il «registro delle specialità tradizionali garantite», di seguito «il registro». 2.   All’entrata in vigore di uno strumento giuridico che registra un nome, la Commissione annota nel registro: a) il nome registrato del prodotto in una o più lingue; b) se la registrazione comporta o meno la riserva del nome; c) se l’associazione chiede di beneficiare del disposto dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006; d) la classe del prodotto, in conformità dell’allegato II del presente regolamento; e) il paese o i paesi dell’associazione o delle associazioni richiedenti; e f) il riferimento allo strumento di registrazione del nome. 3.   Per quanto riguarda i nomi automaticamente iscritti nel registro, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, la Commissione annota nel registro, entro il 31 luglio 2008, i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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