Art. 8
Utilizzazione delle informazioni e riservatezza
In vigore dal 24 set 2007
Utilizzazione delle informazioni e riservatezza
1. Il richiedente utilizza le informazioni ricevute esclusivamente per gli scopi specificati nel modulo di richiesta, che devono essere compatibili con l'obiettivo fissato nell' della direttiva 2003/42/CE. Il richiedente non divulga le informazioni ricevute senza il consenso scritto del soggetto che le ha fornite.
2. Il richiedente adotta i provvedimenti necessari per garantire la riservatezza appropriata delle informazioni ricevute.
Storico versioni
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