Art. 10
Fonti di diffusione
In vigore dal 24 set 2007
Fonti di diffusione
I punti di contatto possono fornire alle parti interessati informazioni in formato cartaceo oppure utilizzando sistemi di comunicazioni elettroniche protetti.
Per motivi di sicurezza, alle parti interessate non è consentito accedere direttamente alle basi dati contenenti le informazioni trasmesse da altri Stati membri a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE.
Storico versioni
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