Art. 6
Valutazione della richiesta
In vigore dal 24 set 2007
Valutazione della richiesta
1. Un punto di contatto che riceve una richiesta valuta caso per caso se la richiesta è giustificata e ammissibile.
2. Se la richiesta è accolta, il punto di contatto determina la quantità e il livello di informazioni da fornire, che sono limitati a quanto è strettamente necessario per gli scopi del richiedente, fatto salvo l' della direttiva 2003/42/CE. Le informazioni non correlate alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività del richiedente sono fornite esclusivamente in forma aggregata o anonima, a meno che il richiedente non fornisca una giustificazione dettagliata.
3. Alle parti interessate elencate nell'allegato I, lettera b), possono essere fornite esclusivamente informazioni correlate alle loro apparecchiature, alle loro operazioni o al loro settore di attività.
Storico versioni
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