Art. 7

Decisioni di natura generale

In vigore dal 24 set 2007
Decisioni di natura generale Il punto di contatto che riceve una richiesta da una parte interessata elencata nell'allegato I, lettera a), può decidere di fornire periodicamente informazioni a quella parte interessata, a condizione che le informazioni richieste siano correlate alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività di quella parte.
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