Art. 9
Registro delle richieste
In vigore dal 24 set 2007
Registro delle richieste
Ogni punto di contatto registra ogni richiesta ricevuta e le azioni intraprese. Trasmette alla Commissione queste informazioni ogni volta che riceve una richiesta o intraprende un'azione.
La Commissione mette a disposizione di tutti i punti di contatto l'elenco aggiornato delle richieste ricevute e delle azioni intraprese dai vari punti di contatto e dalla Commissione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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