Art. 9

Registro delle richieste

In vigore dal 24 set 2007
Registro delle richieste Ogni punto di contatto registra ogni richiesta ricevuta e le azioni intraprese. Trasmette alla Commissione queste informazioni ogni volta che riceve una richiesta o intraprende un'azione. La Commissione mette a disposizione di tutti i punti di contatto l'elenco aggiornato delle richieste ricevute e delle azioni intraprese dai vari punti di contatto e dalla Commissione stessa.
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