Art. 5
Convalida del richiedente
In vigore dal 24 set 2007
Convalida del richiedente
1. Un punto di contatto che riceve una richiesta verifica che sia stata presentata da una parte interessata.
2. Se presenta una richiesta a un punto di contatto diverso da quello competente a trattarla a norma dell', la parte interessata sarà invitata a rivolgersi al punto di contatto competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1330:oj#art-5