Art. 4

Richieste particolari

In vigore dal 24 set 2007
Richieste particolari Una parte interessata che ha inoltrato una relazione particolare può presentare richieste di informazioni relative a tale relazione direttamente al punto di contatto che ha ricevuto la relazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1330:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo