Art. 4
Richieste particolari
In vigore dal 24 set 2007
Richieste particolari
Una parte interessata che ha inoltrato una relazione particolare può presentare richieste di informazioni relative a tale relazione direttamente al punto di contatto che ha ricevuto la relazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1330:oj#art-4