Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 set 2007
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«parte interessata», qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi organismo ufficiale, con o senza autonoma personalità giuridica, che è in grado di partecipare al miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile grazie alla possibilità di accedere alle informazioni sugli eventi scambiate tra gli Stati membri a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE e che figura in una delle categorie di parti interessate di cui all'allegato 1;
2)
«punto di contatto»,
a)
quando viene presentata una richiesta di informazioni in virtù dell', paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE oppure, se lo Stato membro ha designato più di un'autorità competente, il punto di contatto designato da quello Stato membro a norma della stessa disposizione;
b)
la Commissione, quando una richiesta di informazioni è presentata a norma dell', paragrafo 2.
2. L'elenco dei punti di contatto è pubblicato dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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