Art. 3
Richiesta di informazioni
In vigore dal 24 set 2007
Richiesta di informazioni
1. Le parti interessate stabilite nella Comunità, che sono persone fisiche, presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno ottenuto una licenza oppure, qualora non abbiano richiesto una licenza, nello Stato nel quale esercitano la loro attività. Le altre parti interessate stabilite nella Comunità presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno la loro sede legale o ufficiale, oppure, in mancanza di tale sede legale o ufficiale, il loro centro d'attività principale.
2. Le parti interessate che non sono stabilite nella Comunità presentano le richieste alla Commissione.
3. Le richieste sono presentate utilizzando moduli approvati dal punto di contatto e contenenti almeno le voci elencate nell'allegato II.
Storico versioni
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