Art. 9
Termini
In vigore dal 27 lug 2007
Termini
1. Al fine di rispettare le scadenze di cui al paragrafo 2, le BCN decidono entro quale termine devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti a norma dell’.
2. Le BCN trasmettono alla BCE:
a)
le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione trimestrali aggregati entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono, sulla base dei dati raccolti dai FI; e
b)
le consistenze e gli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese al quale i dati si riferiscono, basati sui dati mensili sulle quote/partecipazioni emesse dai FI raccolti presso i FI o sui dati effettivi a norma dell’, paragrafo 3.
Storico versioni
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