Art. 7

Aggiustamenti o operazioni da rivalutazione

In vigore dal 27 lug 2007
Aggiustamenti o operazioni da rivalutazione 1.   Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica segnalano gli aggiustamenti o le operazioni da rivalutazione, conformemente alle istruzioni della BCN competente, per le informazioni aggregate fornite secondo il metodo aggregato o combinato di cui all’allegato I. 2.   In base al metodo combinato di cui all’allegato I, le BCN possono effettuare un calcolo approssimativo delle operazioni in titoli dalle informazioni disaggregate per titolo oppure raccogliere direttamente le operazioni su base disaggregata per titolo. 3.   Ulteriori requisiti e indicazioni concernenti la raccolta degli aggiustamenti e delle operazioni da rivalutazione figurano all’allegato III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:958:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo