Art. 6
Obblighi di segnalazione statistica trimestrali e mensili
In vigore dal 27 lug 2007
Obblighi di segnalazione statistica trimestrali e mensili
1. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono, in conformità dell’allegato I:
a)
su base trimestrale, i dati sulle consistenze di fine trimestre sulle attività e passività dei FI, e, se del caso, gli aggiustamenti o le operazioni trimestrali da rivalutazione; e
b)
su base mensile, i dati sulle consistenze di fine mese sulle quote/partecipazioni emesse dai FI e, se del caso, i corrispondenti aggiustamenti o operazioni mensili da rivalutazione.
2. Previa approvazione e in conformità delle istruzioni della BCN competente, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione forniscono informazioni statistiche sulla base di uno dei due metodi di segnalazione specificati all’allegato I, conformemente alle definizioni dell’allegato II.
3. Le BCN possono decidere di raccogliere i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), su base mensile anziché trimestrale.
Storico versioni
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