Art. 4
Elenco dei FI a fini statistici
In vigore dal 27 lug 2007
Elenco dei FI a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo può istituire e mantenere un elenco dei FI sottoposti alla disciplina del presente regolamento, inclusi, se del caso, i loro sotto-fondi, ai sensi dell’, paragrafo 2. L’elenco può basarsi su elenchi esistenti di FI vigilati da autorità nazionali, laddove tali elenchi siano disponibili, completati da altri FI rientranti nella definizione di FI di cui all’.
2. Le BCN e la BCE assicurano che i FI interessati abbiano accesso all’elenco dei FI a fini statistici, e i relativi aggiornamenti, in modo adeguato, inclusi la via elettronica, internet, oppure, su richiesta dei soggetti dichiaranti interessati, su supporto cartaceo.
3. L’elenco dei FI a fini statistici ha unicamente uno scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione elettronica disponibile di cui al paragrafo 2 non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni ai soggetti che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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