Art. 2
Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione
In vigore dal 27 lug 2007
Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono i FI residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti. Gli stessi FI o, nel caso di FI che non hanno personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i loro legali rappresentanti, sono responsabili della segnalazione delle informazioni statistiche richieste a norma del presente regolamento.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ai fini della raccolta delle informazioni sui titolari di azioni al portatore emesse dai FI (paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I), gli operatori effettivamente soggetti ad obblighi di segnalazione includono le IFM e gli AIF che non siano FI. Le BCN possono concedere deroghe a tali soggetti a condizione che le informazioni statistiche richieste siano raccolte da altre fonti disponibili in conformità del paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I. Le BCN si accertano, tempestivamente, che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall’inizio di ogni anno, in accordo con la BCE. Ai fini del presente regolamento, le BCN possono istituire e mantenere un elenco degli AIF dichiaranti che non sono FI, conformemente ai principi stabiliti al paragrafo 3 della parte 2 dell’allegato I.
Storico versioni
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