Art. 1
Definizioni
In vigore dal 27 lug 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
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per «FI» si intende un organismo di investimento collettivo che:
a)
investe in attività finanziarie e non finanziarie, ai sensi dell’allegato II, nella misura in cui abbia per oggetto l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico; e
b)
è costituito conformemente al diritto comunitario o nazionale assumendo:
i)
la forma contrattuale (come fondo comune d’investimento gestito da una società di gestione);
ii)
la forma fiduciaria (come «unit trust»);
iii)
la forma societaria (come società d’investimento); oppure
iv)
ogni altro meccanismo analogo.
La definizione di FI comprende:
a)
gli organismi le cui partecipazioni o quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo dalle attività dell’organismo; e
b)
gli organismi che hanno un numero fisso di quote emesse e i cui azionisti devono acquistare o vendere le quote esistenti quando accedono o abbandonano il fondo.
La definizione di FI non comprende:
a)
i fondi pensione ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 2533/98; e
b)
i fondi comuni monetari ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (2).
Ai fini della definizione di FI, il termine «pubblico» comprende i piccoli investitori, gli investitori professionali e quelli istituzionali,
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per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l’euro,
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per «Stato membro non partecipante» si intende uno Stato membro che non ha adottato l’euro,
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per «soggetto dichiarante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98,
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per «residente» si intende residente ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, e in mancanza di una dimensione fisica significativa per un soggetto giuridico, la residenza è determinata dal territorio economico secondo il cui diritto il soggetto è stato registrato. Se il soggetto non è registrato, si utilizza il criterio del domicilio legale, ossia il paese il cui ordinamento giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto,
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per «IFM» si intende un’istituzione finanziaria monetaria ai sensi del paragrafo 1 della parte 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13),
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per «AIF» si intendono gli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 2533/98,
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per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente il FI in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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