Art. 3

Deroghe

In vigore dal 27 lug 2007
Deroghe 1.   Le BCN possono concedere deroghe ai FI di più piccole dimensioni in termini di attività totali, a condizione che i FI che contribuiscono al bilancio aggregato trimestrale rappresentino almeno il 95 % del totale delle attività dei FI in termini di consistenze, in ciascuno Stato membro partecipante. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con decorrenza dall’inizio di ogni anno. I FI a cui si applicano tali deroghe segnalano unicamente, su base trimestrale: le consistenze di fine trimestre sulle quote/partecipazioni emesse dai FI; e, se del caso, i corrispondenti aggiustamenti o operazioni trimestrali da rivalutazione. 2.   Possono essere concesse deroghe ai FI soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Le categorie di FI a cui le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo. I FI a cui si applicano tali deroghe sono soggetti agli obblighi di cui all’ del presente regolamento con una frequenza compatibile con i loro obblighi contabili concernenti i tempi della valutazione delle loro attività. 3.   I FI hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica completa di cui all’. Se un FI esercita tale facoltà, deve ottenere il consenso della BCN competente prima di qualsiasi cambiamento nell’applicazione di tali deroghe.
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