Art. 11

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In vigore dal 27 lug 2007
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni In caso di operazioni di fusione, di scissione o di riorganizzazione che possano produrre effetti sull’assolvimento dei propri obblighi statistici, il soggetto dichiarante interessato, una volta che l’intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e a tempo debito prima che l’operazione inizi a produrre effetti, informa la BCN competente in merito alle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.
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