Art. 12

Verifica e raccolta obbligatoria

In vigore dal 27 lug 2007
Verifica e raccolta obbligatoria Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, tali diritti sono esercitati dalle BCN quando un’istituzione compresa tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti all’allegato IV.
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