Art. 10
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
In vigore dal 27 lug 2007
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. Le informazioni statistiche richieste sono segnalate dai FI alla BCN competente conformemente ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti all’allegato IV.
2. Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione a cui devono attenersi gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione conformemente alle caratteristiche nazionali. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscono le informazioni statistiche richieste e consentono di effettuare un controllo accurato della conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti all’allegato IV.
Storico versioni
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