Art. 8

In vigore dal 27 lug 2007
1.   Se decide di dare corso alla gara parziale la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, l'importo massimo della restituzione all'esportazione. L'importo è fissato tenendo conto della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e a livello mondiale. 2.   Fatta salva l'applicazione dell', sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione.
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