Art. 10

In vigore dal 27 lug 2007
1.   L'autorità competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della partecipazione alla gara. Essa invia inoltre agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione. 2.   La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi della gara; b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare; c) l'importo della restituzione all'esportazione, in EUR/100 kg di zucchero bianco, per il quantitativo di cui alla lettera b).
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