Art. 6

In vigore dal 27 lug 2007
1.   Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'autorità competente, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto. 2.   Le offerte presentate a norma del presente regolamento, se ricevibili, sono comunicate dagli Stati membri alla Commissione in forma anonima e devono pervenire alla Commissione al più tardi un'ora e trenta minuti dopo lo scadere del termine per la presentazione settimanale delle offerte specificato nel bando di gara. In assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro il medesimo termine.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2007/900 — Testo vigente | Portale Normativo