Art. 4
In vigore dal 27 lug 2007
1. Le offerte relative alla presente gara sono inviate all'autorità competente di uno Stato membro per fax o per posta elettronica, a condizione che l'agenzia competente accetti queste forme di inoltro.
Le autorità competenti dello Stato membro possono richiedere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
2. L'offerta è valida solo alle seguenti condizioni:
a)
l'offerta indica:
i)
gli estremi dell'offerta (n. 1/2007) e la gara parziale;
ii)
il nome, l'indirizzo e il numero di partita IVA dell'offerente;
iii)
il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
iv)
l'importo della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre decimali;
v)
l'importo della cauzione da costituire a norma dell', paragrafo 1, per il quantitativo di zucchero di cui al punto iii), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;
b)
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è fornita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
c)
il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;
d)
l'offerta è corredata di una dichiarazione con la quale l'offerente s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all', paragrafo 2, secondo comma, il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
e)
l'offerta è corredata di una dichiarazione con la quale l'offerente attesta che il prodotto da esportare è zucchero bianco di qualità sana, leale e mercantile, del codice NC 1701 99 10 ;
f)
l'offerta è corredata di una dichiarazione con la quale l'offerente s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
i)
completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all', paragrafo 3, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all', paragrafo 2, non sia rispettato,
ii)
comunicare all'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, nei 30 giorni successivi al giorno della scadenza della validità del titolo, il o i quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato.
3. Le offerte non presentate in conformità ai paragrafi 1 e 2 o contenenti condizioni diverse da quelle previste per la presente gara non sono prese in considerazione.
4. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
5. Nell'offerta può essere specificato che essa si considera presentata soltanto se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a)
l'importo massimo della restituzione all'esportazione è deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte;
b)
l'aggiudicazione riguarda la totalità o una parte specificata del quantitativo offerto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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