Art. 12
In vigore dal 27 lug 2007
1. Ai fini della determinazione del periodo di validità dei titoli si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.
2. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale.
3. Salvo casi di forza maggiore, per il quantitativo per il quale non è stato rispettato l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all', paragrafo 2, l'intestatario del titolo versa all'autorità competente un importo determinato, se la cauzione di cui all', paragrafo 1, è inferiore alla differenza tra la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, e la restituzione indicata in detto titolo.
L'importo da versare di cui al primo comma è pari alla differenza tra la differenza di cui al primo comma e la cauzione di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:900:oj#art-12