Art. 3

Aiuti di importanza minore (de minimis)

In vigore dal 24 lug 2007
Aiuti di importanza minore (de minimis) 1.   Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nel presente articolo e negli del presente regolamento devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 2.   L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 30 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato. 3.   Se l’importo complessivo dell’aiuto supera il suddetto massimale, tale importo non può beneficiare del presente regolamento neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per tale misura d’aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo. 4.   L’importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non deve superare, nell’arco di tre esercizi finanziari, il valore indicato per ciascuno Stato membro nell’allegato. 5.   I massimali di cui ai paragrafi 2 e 4 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo. 6.   Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione. 7.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare: a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti de minimis trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione; b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti de minimis trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia de minimis; c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti de minimis trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui trattasi preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia de minimis per ogni impresa destinataria; d) gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili non sono considerati aiuti trasparenti se l’importo totale dell’anticipo rimborsabile supera la soglia applicabile nell’ambito del presente regolamento; e) gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti de minimis se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 225 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita al paragrafo 2. La garanzia non deve superare l’80 % del prestito sotteso. 8.   Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
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