Art. 4
Sorveglianza
In vigore dal 24 lug 2007
Sorveglianza
1. Quando concede un aiuto de minimis lo Stato membro informa per iscritto l’impresa interessata circa l’importo dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa la natura de minimis dell’aiuto stesso, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se l’aiuto de minimis è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo comunicando alle imprese una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se sono rispettate la soglie stabilite all’, paragrafi 2 e 4. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
2. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non comporti un innalzamento dell’importo complessivo degli aiuti de minimis percepiti dall’impresa in tale Stato membro nel periodo comprendente l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all’, paragrafi 2 e 4.
3. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis per il settore della pesca contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità di detto Stato membro, le disposizioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi a tale Stato membro dal momento in cui il registro copre un periodo di tre esercizi finanziari.
4. Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti de minimis individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti de minimis sono conservati per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dalle singole imprese nonché dall’insieme del settore della pesca dello Stato membro di cui trattasi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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