Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 lug 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) «imprese del settore della pesca»: le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca; b) «prodotti della pesca»: i prodotti di cui all’ del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (11); c) «trasformazione e commercializzazione»: l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l’ottenimento del prodotto finale.
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