Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 lug 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a)
«imprese del settore della pesca»: le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca;
b)
«prodotti della pesca»: i prodotti di cui all’ del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (11);
c)
«trasformazione e commercializzazione»: l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l’ottenimento del prodotto finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:875:oj#art-2