Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 24 lug 2007
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della pesca, ad eccezione:
a)
degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
b)
degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, degli aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
c)
degli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
d)
degli aiuti diretti a incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all’, lettera n), del regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno che si tratti di aiuti per l’ammodernamento del ponte principale di cui all’articolo 11, paragrafo 5, dello stesso regolamento;
e)
degli aiuti per l’acquisto o la costruzione di navi da pesca;
f)
degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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