Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 lug 2007
Disposizioni transitorie 1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni previste agli articoli da 1 a 3 nonché, ove del caso, l'. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e agli avvisi pertinenti. 2.   Si considera che per gli aiuti de minimis concessi tra il 1o gennaio 2005 e sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della pesca fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non ricorrano tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi non siano pertanto soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 3.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un periodo di sei mesi a tutti gli aiuti de minimis che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.
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Disposizioni transitorie (Art. 5 Regolamento (UE) 2007/875) — Testo vigente | Portale Normativo