Art. 9

Fonti di dati e standard di qualità

In vigore dal 11 lug 2007
Fonti di dati e standard di qualità 1.   Le statistiche si basano sulle seguenti fonti di dati in funzione della loro disponibilità nello Stato membro e conformemente alle normative e alle prassi nazionali: a) registrazioni di azioni amministrative e giudiziarie; b) registri relativi ad azioni amministrative; c) anagrafe della popolazione di persone o di un particolare sottogruppo di tale popolazione; d) censimenti; e) indagini campionarie; f) altre fonti appropriate. Come parte del processo di elaborazione delle statistiche, possono essere utilizzati metodi di stima scientificamente validi e ben documentati. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti e agli effetti sulla qualità delle statistiche delle fonti di dati selezionate, nonché ai metodi di calcolo utilizzati e informano la Commissione (Eurostat) in merito ad eventuali cambiamenti. 3.   Su richiesta della Commissione (Eurostat) gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità, la comparabilità e la completezza delle informazioni statistiche. 4.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a revisioni e correzioni delle statistiche fornite ai sensi del presente regolamento e a qualsiasi cambiamento riguardante i metodi e le fonti di dati utilizzati. 5.   Le misure inerenti alla definizione dei formati appropriati per la trasmissione dei dati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
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