Art. 10

Misure di esecuzione

In vigore dal 11 lug 2007
Misure di esecuzione 1.   Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento che definiscono le norme relative ai formati appropriati per la trasmissione dei dati come stabilito all' sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. 2.   Le seguenti misure, necessarie per l'esecuzione del presente regolamento e intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3: a) aggiornamento delle definizioni di cui all', paragrafo 1; b) definizione delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente e successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze di cui all', paragrafo 1; c) definizione delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di residenza di cui all', paragrafo 1, lettera a); d) definizione delle disaggregazioni supplementari e dei livelli di disaggregazione da applicare alle variabili di cui all'; e) definizione delle disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità.
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