Art. 11
Comitato
In vigore dal 11 lug 2007
Comitato
1. In sede di adozione delle misure di esecuzione, la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l' e l' della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Il periodo di cui all’, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l' della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
Storico versioni
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