Art. 7
Statistiche sui rimpatri
In vigore dal 11 lug 2007
Statistiche sui rimpatri
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche concernenti:
a)
il numero dei cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario che ne dichiari illegale il soggiorno e li obblighi a lasciare il territorio dello Stato membro, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate;
b)
il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone interessate.
2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.
3. Le statistiche di cui al paragrafo 1 non includono i cittadini di paesi terzi trasferiti da uno Stato membro all'altro nell'ambito del meccanismo previsto dai regolamenti (CE) n. 343/2003 e (CE) n. 1560/2003.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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