Art. 7

Statistiche sui rimpatri

In vigore dal 11 lug 2007
Statistiche sui rimpatri 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche concernenti: a) il numero dei cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario che ne dichiari illegale il soggiorno e li obblighi a lasciare il territorio dello Stato membro, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate; b) il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone interessate. 2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008. 3.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 non includono i cittadini di paesi terzi trasferiti da uno Stato membro all'altro nell'ambito del meccanismo previsto dai regolamenti (CE) n. 343/2003 e (CE) n. 1560/2003.
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Statistiche sui rimpatri (Art. 7 Regolamento (UE) 2007/862) — Testo vigente | Portale Normativo