Art. 8

Disaggregazioni supplementari

In vigore dal 11 lug 2007
Disaggregazioni supplementari 1.   La Commissione può adottare misure inerenti alla definizione delle disaggregazioni supplementari sottoelencate per le seguenti statistiche: a) per le statistiche di cui all'insieme dell', disaggregazioni per: i) anno di presentazione della domanda; b) per le statistiche di cui all’, paragrafo 4, disaggregazioni per: i) numero di persone interessate dalla richiesta, dalla decisione e dal trasferimento; c) per le statistiche di cui all’, paragrafo 1, lettera a), disaggregazioni per: i) età; ii) sesso; d) per le statistiche di cui all’, paragrafo 1, lettera b), disaggregazioni per: i) motivi del rintraccio; ii) luogo del rintraccio; e) per le statistiche di cui all’, disaggregazioni per: i) anno in cui è stato rilasciato per la prima volta il permesso di soggiorno; ii) età; iii) sesso; f) per le statistiche di cui all’, disaggregazioni per: i) motivo della decisione o dell'atto che obbliga a lasciare il paese; ii) età; iii) sesso. 2.   Le disaggregazioni supplementari di cui al paragrafo 1 sono fornite soltanto separatamente ma senza incroci con le disaggregazioni previste agli articoli da 4 a 7. 3.   In sede di decisione sull’eventuale necessità di introdurre disaggregazioni supplementari la Commissione valuta la necessità di tali informazioni ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche comunitarie e analizza la disponibilità di fonti di dati appropriate nonché i relativi costi. I negoziati sulle disaggregazioni supplementari che possono eventualmente rendersi necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 4 a 7 sono avviati entro il 20 agosto 2009. Il primo anno di riferimento per l'attuazione delle disaggregazioni supplementari è il 2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:862:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo