Art. 8
Disaggregazioni supplementari
In vigore dal 11 lug 2007
Disaggregazioni supplementari
1. La Commissione può adottare misure inerenti alla definizione delle disaggregazioni supplementari sottoelencate per le seguenti statistiche:
a)
per le statistiche di cui all'insieme dell', disaggregazioni per:
i)
anno di presentazione della domanda;
b)
per le statistiche di cui all’, paragrafo 4, disaggregazioni per:
i)
numero di persone interessate dalla richiesta, dalla decisione e dal trasferimento;
c)
per le statistiche di cui all’, paragrafo 1, lettera a), disaggregazioni per:
i)
età;
ii)
sesso;
d)
per le statistiche di cui all’, paragrafo 1, lettera b), disaggregazioni per:
i)
motivi del rintraccio;
ii)
luogo del rintraccio;
e)
per le statistiche di cui all’, disaggregazioni per:
i)
anno in cui è stato rilasciato per la prima volta il permesso di soggiorno;
ii)
età;
iii)
sesso;
f)
per le statistiche di cui all’, disaggregazioni per:
i)
motivo della decisione o dell'atto che obbliga a lasciare il paese;
ii)
età;
iii)
sesso.
2. Le disaggregazioni supplementari di cui al paragrafo 1 sono fornite soltanto separatamente ma senza incroci con le disaggregazioni previste agli articoli da 4 a 7.
3. In sede di decisione sull’eventuale necessità di introdurre disaggregazioni supplementari la Commissione valuta la necessità di tali informazioni ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche comunitarie e analizza la disponibilità di fonti di dati appropriate nonché i relativi costi.
I negoziati sulle disaggregazioni supplementari che possono eventualmente rendersi necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 4 a 7 sono avviati entro il 20 agosto 2009. Il primo anno di riferimento per l'attuazione delle disaggregazioni supplementari è il 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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