Art. 4

Statistiche sulla protezione internazionale

In vigore dal 11 lug 2007
Statistiche sulla protezione internazionale 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di: a) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento; b) persone che sono oggetto di domande di protezione internazionale all’esame dell’autorità nazionale responsabile alla fine del periodo di riferimento; c) domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento. Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2008. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di: a) persone interessate da decisioni di primo grado di rigetto di domande di protezione internazionale, quali le decisioni che dichiarano tali domande inammissibili o infondate e quelle adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento; b) persone interessate da decisioni di primo grado di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento; c) persone interessate da decisioni di primo grado di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento; d) persone interessate da decisioni di primo grado di concessione o di revoca della protezione temporanea, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento; e) persone interessate da altre decisioni di primo grado di concessione o di revoca dell'autorizzazione a soggiornare per motivi umanitari a norma della legislazione nazionale in materia di protezione internazionale, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento. Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2008. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di: a) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale considerate minori non accompagnati dall’autorità nazionale responsabile durante il periodo di riferimento; b) persone interessate da decisioni definitive di rigetto di domande di protezione internazionale, quali le decisioni che dichiarano tali domande inammissibili o infondate, e quelle adottate in procedimenti d'urgenza o accelerati da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento; c) persone interessate da decisioni definitive di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento; d) persone interessate da decisioni definitive di riconoscimento o di revoca dello status di protezione sussidiaria adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento; e) persone interessate da decisioni definitive di concessione o di revoca della protezione temporanea adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento; f) persone interessate da altre decisioni definitive, adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione, di concessione o di revoca dell'autorizzazione a soggiornare per motivi umanitari a norma della legislazione nazionale in materia di protezione internazionale, durante il periodo di riferimento; g) persone cui è stata concessa l'autorizzazione a soggiornare in uno Stato membro nel quadro di un programma di reinsediamento nazionale o comunitario durante il periodo di riferimento, ove detto programma sia attuato nello Stato membro in questione. Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, nonché per cittadinanza delle persone in questione. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008. 4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le seguenti statistiche sull'attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 e del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (13): a) il numero di richieste di ripresa in carico o di presa in carico dei richiedenti asilo; b) le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera a); c) le decisioni adottate in esito alle richieste di cui alla lettera a); d) il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alla lettera c); e) il numero di richieste di informazioni. Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2008.
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