Art. 4
Principi generali
In vigore dal 28 giu 2007
Principi generali
La produzione biologica si basa sui seguenti principi:
a)
la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:
i)
utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
ii)
praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l’acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;
iii)
escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;
iv)
si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;
b)
la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera a), essi si limitano a:
i)
fattori di produzione provenienti da produzione biologica;
ii)
sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
iii)
concimi minerali a bassa solubilità;
c)
la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui:
i)
non esistono le pratiche di gestione appropriate; e
ii)
non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b); o
iii)
l’uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile;
d)
ove necessario l’adattamento, nel quadro del presente regolamento, delle norme che disciplinano la produzione biologica per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.
Storico versioni
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