Art. 4

Principi generali

In vigore dal 28 giu 2007
Principi generali La produzione biologica si basa sui seguenti principi: a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che: i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici; ii) praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l’acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca; iii) escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari; iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione; b) la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera a), essi si limitano a: i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali; iii) concimi minerali a bassa solubilità; c) la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui: i) non esistono le pratiche di gestione appropriate; e ii) non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b); o iii) l’uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile; d) ove necessario l’adattamento, nel quadro del presente regolamento, delle norme che disciplinano la produzione biologica per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.
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Principi generali (Art. 4 Regolamento (UE) 2007/834) — Testo vigente | Portale Normativo