Art. 6
Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici
In vigore dal 28 giu 2007
Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici
Oltre che sui principi generali di cui all’, la produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:
a)
produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
b)
limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
c)
non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
d)
trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.
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