Art. 7

Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici

In vigore dal 28 giu 2007
Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici Oltre che sui principi generali di cui all’, la produzione di mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici: a) produrre mangimi biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica; b) limitare l’uso di additivi e ausiliari di fabbricazione per mangimi al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici; c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto; d) trasformare in maniera accurata i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.
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Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici (Art. 7 Regolamento (UE) 2007/834) — Testo vigente | Portale Normativo