Art. 9

Misure di esecuzione

In vigore dal 20 giu 2007
Misure di esecuzione 1.   Le seguenti misure di esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2: a) indicazione del formato e delle procedure appropriati per la trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri; b) concessione di deroghe agli Stati membri nel caso in cui i sistemi statistici nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti, compresa la concessione di ulteriori deroghe a ogni nuova prescrizione a seguito di studi pilota, ai sensi dell’, paragrafo 2. 2.   Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3: a) adeguando le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio richiesto nell’allegato III, nonché apportando le conseguenti modifiche agli allegati I e II; b) attuando i risultati degli studi pilota, a norma dell’, paragrafo 4; e c) definendo le opportune norme comuni di qualità, il contenuto e le periodicità delle relazioni sulla qualità, a norma dell’, paragrafo 3. 3.   Particolare considerazione è riservata al principio secondo cui i benefici di tali misure devono superare i relativi costi e al principio in base al quale ogni onere finanziario supplementare a carico degli Stati membri o delle imprese dovrebbe mantenersi entro limiti ragionevoli.
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