Art. 5
Studi pilota
In vigore dal 20 giu 2007
Studi pilota
1. La Commissione redige un programma di studi pilota alla cui esecuzione provvederanno su base volontaria le autorità nazionali nell’accezione di cui all’ del regolamento (CE) n. 322/97 su variabili e disaggregazioni aggiuntive per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese e all’estero.
2. Gli studi pilota sono condotti nell’intento di valutare l’opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.
3. Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con gli allegati I e II.
4. Sulla base delle conclusioni degli studi pilota la Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione per le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
5. Gli studi pilota sono completati entro il 19 luglio 2010.
Storico versioni
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